PANDEMIA E RESPONSABILITA’ PER GLI STUDENTI, I DIRIGENTI, I DOCENTI ED IL PERSONALE SCOLASTICO
PANDEMIA E RESPONSABILITA’ PER GLI STUDENTI, I DIRIGENTI, I DOCENTI ED IL PERSONALE SCOLASTICO
Nei primi tempi della pandemia si pose l’interrogativo sul valore giuridico delle prescrizioni contenute nei DPCM del Presidente del Consiglio e delle responsabilità penali che ne derivavano per quanti le violavano, uscendo di casa o dichiarando falsamente l’esistenza di una ragione di deroga.
La mia opinione era, ed è, che i DPCM fossero illegittimi, almeno nella misura in cui introducevano a carico dei trasgressori sanzioni di carattere penale (reclusione, arresto od ammenda): e ciò perché la nostra Costituzione prevede, per i casi straordinari di necessità ed urgenza, l’emanazione di decreti legge da parte del Governo e, comunque, esclude che possa farlo singolarmente il Presidente del Consiglio con decreto, cioè con un atto di natura amministrativa: le norme penali infatti richiedono una legge o un decreto legge convertito dal Parlamento in legge nei 60 giorni successivi alla sua emanazione. Quanto detto è acqua passata. Lo stesso Governo precedente se ne rese conto, per cui tutti i DPCM successivi hanno sostituito la sanzione penale con una sanzione amministrativa, sotto forma di pena pecuniaria (analoga a quella molto frequente delle violazioni stradali).
Il problema che ci poniamo in questo scritto è quello delle responsabilità che, in tempo di pandemia, possono nascere a carico di tutti i soggetti (studenti, dirigenti, docenti e personale scolastico) nel caso di comportamenti in contrasto con la normativa che intende combattere la diffusione del virus (divieti e prescrizioni varie) o ha per scopo la prevenzione su scala generale (esempio sanificazione degli ambienti e vaccinazioni).
L’art. 438 del codice penale punisce con l’ergastolo chiunque cagiona un’epidemia mediante la volontaria diffusione di germi patogeni; se la diffusione avviene per colpa la pena va da uno a cinque anni di reclusione. E’ il caso, verificatosi a Napoli, di un atto riprovevole compiuto dal soggetto mediante uno sputo all’operatore che lo aveva fermato. Qualora dovesse derivare una epidemia, intesa come improvvisa e collettiva manifestazione di una malattia che colpisce nel medesimo luogo e nel medesimo arco temporale una pluralità di persone, la responsabilità penale ne sarebbe la logica conseguenza.
Si tratta di responsabilità particolarmente grave poiché l’interesse tutelato dalle norme (438 se volontaria, 452 se colposa) è quella della salute pubblica: bene quest’ultimo che riveste importanza primaria non solo per il singolo ma anche per l’intera comunità nazionale, al punto che se ne occupa esplicitamente l’art.32 della carta costituzionale. Non sarebbe quindi irragionevole od eccessiva l’apertura di un procedimento penale a carico dell’autore di un gesto sicuramente incivile se da questo derivasse il contagio dell’operatore scolastico (lesioni) o addirittura un’epidemia o (omicidio, Dio non voglia) la morte dell’operatore medesimo.
Tralascio, perché non pertinenti, il caso di una autodichiarazione falsa (art. 483 c.p.) e quello di una uscita di casa senza ragione giustificativa (art.650 c.p.). Vengo invece ad esaminare la condotta dei dirigenti scolastici e dei responsabili di una scuola di formazione professionale che non si attivano, pur avendone i mezzi finanziari, per realizzare una sanificazione e/o l’osservanza delle cautele (uso della mascherina, distanziamento fisico). Non vi è debbio che torna per essi applicabile il citato articolo 452 con tutti i fastidi e gli oneri legati all’assistenza legale ed alla pendenza di un procedimento penale.
Un problema più delicato si pone per le vaccinazioni, posto che il soggetto è libero di accettare o rifiutare il trattamento. Ma tale libertà vale anche per chi, a cagione del ruolo svolto (docente, dirigente, personale non docente), deve farsi carico anche della salute altrui, non solo della propria? Alcuni Ordini professionali di medici hanno aperto procedimenti disciplinari a carico dei professionisti renitenti. Ho qualche dubbio e non sarebbe male se il problema venisse affrontato con una legge, prendendo ad esempio l’iniziativa del Vaticano e le discussioni in atto nella Comunità Europea.
Concludo, facendo solo una menzione delle responsabilità di ordine generale per i comuni reati di oltraggio, minaccia e lesioni qualora lo studente trascenda in atti di insofferenza ed insubordinazione.
Bruno Ferraro
Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione
già Presidente dei Tribunali di Cassino, Velletri e Tivoli